Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI/COLLABORAZIONE PLURIME (Personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche) per il conferimento DELL’INCARICO DI UN ESPERTO Psicologo per il servizio “Sportello d’ascolto psicologico” – A.S. 2022-2023

Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0007253 del 26/08/2022
– Bando_esperto_psicologo_a.s._2022-2023.pdf
– _ALL_B_Dichiarazione_titoli.docx
– ALL_A_domanda_di_partecipazione_per_esperti_interni_2Ccollaborazione_plurima.docx