Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Liste di attesa

Informazioni non inerenti l'attività istituzionale (Nota MIUR 276/2014, Delibera 430/2016 ANAC, Delibera 1310/2016 ANAC).